Art. 4.
(Commissione per il turismo sostenibile nelle aree naturali protette e Osservatorio nazionale sul turismo nelle aree naturali protette).

      1. L'amministrazione del Fondo per il turismo sostenibile nelle aree naturali protette è assegnata a una commissione di gestione denominata «Commissione per il turismo sostenibile nelle aree naturali protette», avente competenze di gestione, controllo e sistematica verifica dei risultati degli interventi finanziati ai sensi dell'articolo 3.
      2. La Commissione di cui al comma 1 è istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed è formata da:

          a) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

 

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          b) un rappresentante designato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

          c) un rappresentante designato dagli Enti parco nazionali;

          d) un rappresentante designato dai parchi naturali non nazionali;

          e) un rappresentante delle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, scelte fra quelle di comprovata competenza in ordine alle tematiche del turismo e delle aree naturali protette;

          f) un rappresentante delle associazioni di categoria del turismo;

          g) un rappresentante delle organizzazioni agricole di livello nazionale;

          h) un rappresentante delle università pubbliche.

      3. La Commissione di cui al comma 1 è assistita da un osservatorio, denominato «Osservatorio nazionale sul turismo nelle aree naturali protette», con finalità di ricerca, interpretazione e sistematica valutazione dei processi di pianificazione e di gestione operativa delle dinamiche turistiche all'interno delle aree naturali protette.
      4. L'Osservatorio di cui al comma 3 è composto da soggetti dotati di comprovata esperienza in materia di turismo sostenibile, provenienti, in particolare, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative in ambito nazionale scelte fra quelle di comprovata competenza in ordine alle tematiche del turismo e delle aree naturali protette. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati il numero dei componenti

 

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dell'Osservatorio e i compensi ad essi spettanti.
      5. Per il funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 3, è stanziata la somma di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
      6. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con proprio decreto, a istituire la Commissione per il turismo sostenibile nelle aree naturali protette. Entro un mese dalla sua istituzione, la Commissione, previa consultazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, costituisce i propri organi e approva il proprio regolamento di gestione.